Tutti i fornitori di articoli contenenti le sostanze SVHC della Candidate List in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso devono effettuare la notifica alla Banca Dati SCIP.
La produzione conto terzi è trattata, per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione a valle, nel documento ECHA Il fabbricante su commissione a norma del regolamento REACH. Le considerazioni di tale documento possono essere trasposte al caso della produzione degli articoli.
L’obbligo di notifica al database SCIP si applica ad ogni anello della catena di approvvigionamento che svolge il ruolo di fornitore di articoli, definito dall’articolo 3.33 del Regolamento REACH come “ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato“.
Facendo riferimento alla definizione di immissione sul mercato di cui all’articolo 3.12 (“l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita“) di cui al REACH, gli articoli messi a disposizione del cliente (vale a dire i terzi) dal terzista possono essere considerati immessi sul mercato.
Il terzista, pertanto, è il “fornitore di un articolo” e il cliente, che ha commissionato la produzione, è il “destinatario”; il terzista in qualità di fornitore deve effettuare la notifica SCIP.
Il cliente-committente, oltre ad essere “destinatario” dell’articolo prodotto, è anche fornitore dell’articolo finito, e talvolta anche fornitore dell’articolo grezzo che deve essere lavorato; ad ogni “fornitura” di un prodotto che risponde alla definizione di articolo, di cui all’articolo 3.3 del Regolamento REACH, che contenga una sostanza in candidate list sopra lo 0.1% deve corrispondere una notifica alla Banca dati SCIP dell’articolo fornito da parte del fornitore.
E’ possibile che cliente e terzista prendano accordi affinché una delle parti si occupi della notifica alla Banca Dati SCIP per l’articolo finito, ma formalmente entrambe le entità legali devono essere titolari di notifica SCIP.
Gli accordi di fabbricazione su commissione possono variare notevolmente in termini di ambito di applicazione e disposizioni. Si raccomanda vivamente di fare riferimento in maniera esplicita in tali accordi agli obblighi previsti dal REACH e alla notifica SCIP in merito alle attività di fabbricazione nell’UE. Le disposizioni in materia di titolarità dei dati, aggiornamenti futuri, responsabilità relative alla comunicazione dei dati ad ECHA o ai clienti a valle devono essere chiaramente riprese negli accordi contrattuali. Si consiglia di mettere per iscritto negli accordi commerciali le responsabilità delle parti anche in merito alla notifica SCIP.
Riferimento :
L’Helpdesk REACH in collaborazione con la DG Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare