{"id":426,"date":"2021-05-21T06:46:48","date_gmt":"2021-05-21T06:46:48","guid":{"rendered":"https:\/\/chemart.it\/?p=426"},"modified":"2021-05-21T06:46:49","modified_gmt":"2021-05-21T06:46:49","slug":"alcuni-approfondimenti-sullo-scip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chemart.it\/en\/alcuni-approfondimenti-sullo-scip\/","title":{"rendered":"ALCUNI APPROFONDIMENTI SULLO SCIP"},"content":{"rendered":"\n<p>Tutti i fornitori di articoli contenenti le sostanze SVHC della Candidate List in concentrazione superiore allo 0.1% in peso\/peso devono effettuare la notifica alla Banca Dati SCIP.<\/p>\n\n\n\n<p>La produzione conto terzi \u00e8 trattata, per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione a valle, nel documento ECHA&nbsp;<a href=\"https:\/\/echa.europa.eu\/documents\/10162\/13634\/factsheet_toll_manufacturer_it.pdf\">Il fabbricante su commissione a norma del regolamento REACH<\/a>. Le considerazioni di tale documento possono essere trasposte al caso della produzione degli articoli.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obbligo di notifica al database SCIP si applica ad ogni anello della catena di approvvigionamento che svolge il ruolo di fornitore di articoli, definito dall&#8217;articolo 3.33 del Regolamento REACH come &#8220;<em>ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>Facendo riferimento alla definizione di immissione sul mercato di cui all&#8217;articolo 3.12 (&#8220;<em>l&#8217;offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita<\/em>&#8220;) di cui al REACH, gli articoli messi a disposizione del cliente (vale a dire i terzi) dal terzista possono essere considerati immessi sul mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il terzista, pertanto, \u00e8 il &#8220;fornitore di un articolo&#8221; e il cliente, che ha commissionato la produzione, \u00e8 il &#8220;destinatario&#8221;; il terzista in qualit\u00e0 di fornitore deve effettuare la notifica SCIP.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cliente-committente, oltre ad essere &#8220;destinatario&#8221; dell&#8217;articolo prodotto, \u00e8 anche fornitore dell&#8217;articolo finito, e talvolta anche fornitore dell&#8217;articolo grezzo che deve essere lavorato; ad ogni &#8220;fornitura&#8221; di un prodotto che risponde alla definizione di articolo, di cui all&#8217;articolo 3.3 del Regolamento REACH, che contenga una sostanza in candidate list sopra lo 0.1% deve corrispondere una notifica alla Banca dati SCIP dell&#8217;articolo fornito da parte del fornitore.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; possibile che cliente e terzista prendano accordi affinch\u00e9 una delle parti si occupi della notifica alla Banca Dati SCIP per l&#8217;articolo finito, ma formalmente entrambe le entit\u00e0 legali devono essere titolari di notifica SCIP.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli accordi di fabbricazione su commissione possono variare notevolmente in termini di ambito di applicazione e disposizioni. Si raccomanda vivamente di fare riferimento in maniera esplicita in tali accordi agli obblighi previsti dal REACH e alla notifica SCIP in merito alle attivit\u00e0 di fabbricazione nell&#8217;UE. Le disposizioni in materia di titolarit\u00e0 dei dati, aggiornamenti futuri, responsabilit\u00e0 relative alla comunicazione dei dati ad ECHA o ai clienti a valle devono essere chiaramente riprese negli accordi contrattuali. Si consiglia di mettere per iscritto negli accordi commerciali le responsabilit\u00e0 delle parti anche in merito alla notifica SCIP.<\/p>\n\n\n\n<p>Riferimento :<\/p>\n\n\n\n<p><em>L&#8217;Helpdesk REACH in collaborazione con la DG Economia Circolare del Ministero dell&#8217;Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutti i fornitori di articoli contenenti le sostanze SVHC della Candidate List in concentrazione superiore allo 0.1% in peso\/peso devono effettuare la notifica alla Banca Dati SCIP. 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