dal 1° giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con riferimenti e classificazioni previsti dal CLP;
per le miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato – dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD – potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi siano modifiche che implicano l’obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.
Il Regolamento (UE) N. 453/2010, entrato in vigore 20 giugno 2010, ha permesso di gestire gradualmente la transizione regolatoria e l’inclusione dell’informazione su classificazione ed etichettatura secondo i due sistemi (vecchio e nuovo), imponendo la doppia classificazione delle SOSTANZE,
cioè sia in base ai criteri della 67/548/CEE, sia in base al CLP nella SDS:
delle sostanze: nella sez. 2 classificazione secondo CLP/DSD
delle miscele: nella sez. 3 classificaz. delle sostanze secondo DSD/CLP (se disponibile)
Fino al 1° giugno 2015 le miscele potevano continuare a essere classificate ed etichettate secondo la Dir. 99/45/CE (anticipando facoltativamente la nuova classificazione secondo il CLP)
Dal 1° giugno 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2015/830 ,stessa struttura del Reg 453/2010 ma elimina ogni riferimento alla 67/548 e alla 99/45
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